Statuto | CNA Pesaro e Urbino

STATUTO DELLA CNA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI
PESARO E URBINO
(Approvato dall’Assemblea Territoriale del 15 Febbraio 2021)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Pesaro. Essa si obbliga all’uso della denominazione Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

Art. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi, da parte di CNA Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

1 – Scopi della CNA sono:

a. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo delle imprese e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni politiche pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello Territoriale (Provincia di Pesaro e Urbino);

b. La stipula di accordi e contratti collettivi territoriali e integrativi aziendali di lavoro.

2 – In diretta attuazione di tali scopi, la CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, svolge le seguenti attività:

a. Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita delle competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato,

dell’industria, del commercio e turismo, promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b. Promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, ambientali, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c. Promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli imprenditori con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di Patronato di cui alla legge 30 Marzo 2001 n.152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Presidenza Sociale 21 Aprile 1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29 Luglio 1947, n.804, ratificato dalla Legge 17 Aprile 1956, n.561; 

d. Assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale degli imprenditori e delle imprenditrici, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell’Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (Fondazione ECIPA) e Territoriali del FORM.ART.MARCHE;

e. Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione di CNA Pensionati;

f. Assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sul mercato;

g. Costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriali dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

h. Individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

i. Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizioni e deliberazioni dei propri organi dirigenti, nazionali, regionali e territoriali;

l. Stabilisce in rapporti con la CNA Regionale o direttamente, lo stato giuridico economico del proprio personale;

m. Tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

Rapporti con la CNA

Art. 3 – La CNA

La CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino si riconosce nell’identità, negli scopi, funzioni, nei valori ed è parte costituente del Sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo, dei professionisti ed ai pensionati.

Il Sistema CNA si articola su tre livelli Confederali: CNA Territoriale, CNA Regionale, CNA Nazionale; questi insieme ai mestieri aggregati dal punto di vista del coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni a livello Regionale, CNA Professioni, CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il Sistema Confederale.

Ogni associato della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino è titolare del rapporto associativo con l’intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso.

L’adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del Sistema riconosciute dalla CNA. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli Confederali del Sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell’Assemblea Nazionale.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento cha da luogo automaticamente ad inquadramento a livello Territoriale di riferimento in relazione alla residenza anagrafica. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli Confederali del Sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell’Assemblea Nazionale.

Il Sistema Confederale CNA, così definito, si basa sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sull’utilità, reciprocità e creazione di valore.

La Direzione Territoriale di Pesaro e Urbino può decidere di costituire rapporti di partenariato e di aggregazione, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

Conformemente agli scopi del Sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli Confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali ed a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all’interno del Sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di 

consulenza, assistenza ed informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

Art. 4 – Obiettivi del Sistema CNA

Il Sistema CNA opera per l’affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato. Tale affermazione si realizza nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell’intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l’autonomia e l’integrazione sociale, l’indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.

Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro paese.

Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell’impresa.

Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell’intero paese e per l’integrazione politica ed economica dell’Europa.

Il Sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al Sistema.

Per la composizione della Presidenza e della Direzione si prevede la presenza significativa delle imprenditrici e degli imprenditori. 

Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all’eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

a. La rappresentanza e tutela degli interessi;

b. La promozione economica delle imprese;

c. La predisposizione e l’erogazione di servizi alle imprese.

Il Sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il Sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche sociali e culturali di Paese e dell’Unione Europea, forme di collaborazione, nel proseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il Sistema CNA

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del Sistema; questo avviene ai livelli Confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il Sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

 I Mestieri organizzati dal punto di vista funzionale nelle Unioni a livello Regionale e Nazionale;

 La CNA Professioni;

 La CNA Pensionati;

 I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

Tutti i livelli Confederali del Sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall’articolo 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:

 Statuto Nazionale CNA;

 Regolamento attuativo della Statuto Nazionale di CNA;

 Codice etico della CNA;

 Regolamento uso del Marchio CNA;

 Regolamento attività di CNA Audit;

 CNA Social Media Policy.

Tutti i Confederali del Sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

A. La CNA Territoriale (unità di primo livello)

La CNA Territoriale di Pesaro e Urbino è costituita da tutti gli associati al Sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio provinciale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali (sedi) ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA nelle sue articolazioni.

La CNA Territoriale è il luogo della partecipazione diretta del socio ed è lì che prende avvio il processo di legittimazione. La CNA Territoriale opera per l’organizzazione dei Mestieri, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all’interno del piano strategico Territoriale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA Territoriale opera per l’organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di Mestieri, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l’entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del Sistema, ed in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni di Mestiere, mettendo a disposizione personale qualificato.

La CNA Territoriale garantisce nel proprio statuto la partecipazione elettiva dei Mestieri, di CNA Professioni, CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all’Assemblea Territoriale al fine di conferire valore Confederale all’Associazione stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli Confederali del Sistema CNA.

I Mestieri concorrono alla composizione dell’Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di 1/3 dei componenti della stessa.

La CNA Territoriale:

– Rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nel rispettivo territorio;

– Rappresenta la CNA nel suo territorio e nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali;

– Elabora le politiche sindacali a livello Territoriale, in coerenza con gli indirizzi del Sistema CNA;

– Garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai Mestieri, negli organi dell’Associazione;

– Stipula, con il concorso dei Mestieri, gli accordi sindacali a livello territoriale e/o aziendale;

– Individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell’impresa, in sintonia con l’intero Sistema 

CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;

– Attua e garantisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del suo territorio, progetti che derivano da politiche comunitarie;

– Definisce le politiche finanziarie territoriali, nell’ambito delle politiche del Sistema CNA, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;

– Stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello Regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell’ambito dell’Associazione; detiene il potere esclusivo a livello Territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Art. 6 – Rapporti con la CNA Regionale

La CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino costituisce con la CNA Regionale un patto costitutivo con risorse e meccanismi organizzati da stabilire all’interno dei piani strategici del Sistema Regionale.

Inoltre riconosce alla CNA Regionale funzioni di:

 Assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le Istituzioni;

 Assistere, promuovere e coordinare l’integrazione di strutture dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate mediante una creazione di specifiche strutture economiche e societarie;

 Gestione del rapporto con CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;

 Controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto di vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente Statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti;

 Organizzare, d’intesa con le CNA Territoriali, le Unioni Regionali CNA, Cna Professioni ed altri raggruppamenti d’interesse riconosciuti dalla CNA, se non costituite a livello territoriale e concordare all’organizzazione di CNA Pensionati.

Art. 7 – Rapporti con CNA Nazionale

La CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino concorre a costituire, unitamente alle altre CNA Territoriali ed alle CNA Regionali, la CNA Nazionale con ruoli e funzioni previsti nello Statuto Nazionale.

Il commissariamento o l’estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l’efficacia del provvedimento.

Art. 8 – Le articolazioni del Sistema CNA

A. I Mestieri CNA

Sono costituiti a partire dal livello territoriale da tutti gli associati al Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore attività economica con modalità indicate nel Regolamento.

Ciascuna articolazione di Mestiere Territoriale concorre a costituire gli organi dell’Unione Regionale di appartenenza;

I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere in capo del Presidente del livello Confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi Confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai Rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti;

Il Regolamento attuativo disciplina quanto non previsto dallo Statuto per il funzionamento dei Mestieri.

Il Presidente di ciascun Mestiere è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione Territoriale della CNA.

La Direzione Territoriale della CNA delibererà sul numero e sulle modalità di costituzione ed organizzazione dei Mestieri.

B. I Raggruppamenti di interesse

La CNA Territoriale di Pesaro e Urbino promuove l’organizzazione dei Raggruppamenti tra gli associati che hanno omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi comuni e che si costituiscono tra coloro che possiedo i requisiti di ammissione.

Il Regolamento attuativo disciplina quanto non previsto dallo Statuto per il funzionamento dei Mestieri

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di interesse è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione Territoriale della CNA.

La Direzione Territoriale della CNA delibererà sul numero e sulle modalità di costituzione ed organizzazione dei Raggruppamenti di interesse.

C. CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l’organizzazione della CNA Pensionati, che concorre a comporre il Sistema CNA, conformemente ai principi delle norme statutarie, del regolamento, e del codice etico della CNA Nazionale.

Il Presidente della CNA Pensionati è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione della CNA Territoriale.

TITOLO III

Il Sistema CNA: requisiti di ammissione

Art. 9 – Adesione al Sistema CNA

Possono aderire al Sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di 

capitale, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al Sistema CNA debbono:

a. Accettare lo Statuto della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, CNA Regionale e CNA Nazionale;

b. Rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel codice etico;

c. Ottemperare alla contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 Giugno 1973 n.311 e succ. mod.; l’adesione impegna l’associato a fornire al Sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro, con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

d. Garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del Sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi Confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelli dei corrispondenti livelli Confederali;

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli Confederali non sono ammesse deleghe;

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca;

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del Sistema Confederale, secondo le norme del presente Statuto ed in quelle dei rispettivi Statuti Confederali;

e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla Presidenza Territoriale, Regionale di Mestiere o Unione, debbono essere iscritti da almeno 12 mesi a CNA, ferma la possibilità per gli Statuti di tutti i livelli Confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche Confederali a livello Territoriale;

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal Sistema CNA, è necessario essere associati.

Art. 10 – Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

In quanto parte costituente il Sistema CNA, la CNA Territoriale di Pesaro e Urbino assume tutti gli obblighi di cui all’art. 8 dello Statuto Nazionale della CNA; in particolare:

1. Per far parte del Sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali, debbono assumere statuti che garantiscono sostanzialmente:

 Scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli art. 2,3,4,5,7,9;

 Che gli organi di Direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitale e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;

 Modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;

 L’obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;

 Organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;

 Ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA  Regionale per ogni Regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello Confederale corrispondente;

 Adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

 La messa a disposizione del Sistema CNA dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione e nella conduzione amministrativa;

 Che il rinnovo degli organi direttivi avvenga ogni 4 anni;

 Che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del Sistema CNA, non superi i due mandati pieni esecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;

 Il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli Confederali, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente;

 Il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il Sistema CNA;

 La costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;

 L’obbligo dell’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d’atto che la titolarità esclusiva di tali denominazioni, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;

 Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto 

degli obblighi di cui al secondo comma del seguente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all’elettorato attivo né passivo.

 Le Assemblee Territoriali del Sistema CNA stabiliscono annualmente l’entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal Patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell’assistenza tecnica e professionale del Sistema CNA alle stesse condizioni e termine degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

TITOLO IV

Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

Art. 11 – Composizione degli organi della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con delega operativa di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate, o promosse dalla CNA non possono essere a tale titolo membri di organi di alcun livello Confederale.

È fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti) previsti nella Statuto Nazionale della CNA.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante e i poteri e l’autonomia di ogni organo.

Art. 12 – Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino sono:

– L’Assemblea;

– La Direzione;

– La Presidenza;

– Il Presidente;

– Il Collegio dei Revisori dei Conti;

– Il Collegio dei Garanti.

Per tali organi sono vigenti i seguenti principi generali:

a. Non è ammesso il principio di cooptazione;

b. In caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l’organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l’organo elettivo per la sostituzione di membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l’organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell’organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all’ordine del giorno, alla prima riunione dell’organo elettivo;

c. Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l’organo, il Presidente, convoca sena indugio, l’organo elettivo per il rinnovo dell’intero organo;

d. In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell’organo. Qualora anch’essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;

e. Nelle Assemblee Territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l’ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l’Unione da cui era indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 13 – L’Assemblea: durata e composizione

L’Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associative iscritte alla CNA.

Sono membri dell’Assemblea Territoriale:

a. I Presidenti in carica delle sedi territoriali della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino;

b. I componenti la Presidenza Territoriale;

c. I Presidenti dei 10 mestieri con il maggior numero di iscritti;

d. I Presidenti dei raggruppamenti di interesse individuati da CNA;

e. Dal Presidente di CNA Pensionati;

f. Da un numero di titolari di imprese, e di pensionati, eletti ogni 4 anni secondo le modalità previste dal Regolamento, proporzionalmente alla loro consistenza associativa e il numero complessivo pari alla somma di quelli indicati alle lettere a.-b.-c.-d.-e. del presente articolo.

Partecipano alle sedute dell’Assemblea Territoriale, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisore dei Conti ed il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione Territoriale non facenti parte dell’Assemblea.

Nelle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati che ne sono membri.

I Presidenti di cui alla lettera a.-b.-c.-d.-e del presente articolo sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell’elezione di questi ultimi.

Art. 14 – Assemblea Territoriale: Poteri e compiti

L’assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino.

L’Assemblea:

 Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

 Esamina l’andamento della CNA e delle strutture collegate;

 Approva il rendiconto consuntivo della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino proposto dalla Direzione;

 Delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all’ordine del giorno;

 Indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;

 Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposte alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto Nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema CNA.

L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima. Può essere inoltre convocata per specifiche questioni su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L’assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

 Deliberare il numero dei componenti la Direzione Territoriale ed eleggerli;

 Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;

 Eleggere i componenti il Collegio dei Revisore dei Conti;

 Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tale fine il Regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il Sistema CNA.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e degli organi prima della normale scadenza dei 4 anni.

L’elezione degli organi è valida quando sia presente la metà + 1 degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l’Assemblea, nelle successive convocazioni, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 – La Direzione Territoriale – durata – composizione – poteri – compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall’Assemblea tra le imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con delega operativa di forme associate iscritte alla CNA con le modalità stabilite dal Regolamento Territoriale.

Sono membri di diritto della Direzione: i componenti la Presidenza Territoriale, i Presidenti delle sedi territoriali, i Presidenti dei dieci mestieri con il maggior numero di iscritti, il Presidente CNA Pensionati, i Presidenti dei raggruppamenti di interesse e quanti altri previsti dal Regolamento Territoriale.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l’o.d.g. inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

a. Nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario o il Direttore della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino;

b. Attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA – Associazione Territoriale stabilite dall’Assemblea;

c. Deliberare il piano strategico della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario/Direttore Territoriale;

d. Deliberare in merito alle iniziative ed all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;

e. Costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberando le funzioni;

f. Esercitare il controllo sull’attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino;

g. Decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente statuto e del regolamento;

h. Adire al Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all’osservanza delle norme del presente statuto;

i. Deliberare in merito all’acquisto di beni immobili e decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni;

l. Deliberare su proposta del Segretario, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, e le assunzioni, licenziamenti, inquadramento contrattuale dei funzionari;

m. Dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisore dei Conti;

n. Attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;

o. Presentare all’Assemblea il rendiconto consuntivo;

p. Approvare il rendiconto preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;

q. Deliberare le quote associative annuali di propria pertinenza ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni, applicando in modo automatico l’adeguamento al dato inflativo annuale;

r. Ratificare le decisioni prese in via d’urgenza dalla Presidenza;

s. Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino;

t. Dotarsi di un proprio regolamento;

u. Promuovere l’attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali, mestieri e settori del Sistema CNA.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti l.– m.– n.

Art. 16 – La Presidenza, durata – composizione – compiti

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario/Direttore Territoriale.

La Presidenza:

 Promuove l’attività politiche della CNA di Pesaro e Urbino;

 Adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il piano strategico della CNA;

 Ha funzioni di rappresentanza politico/istituzionale verso la Provincia di Pesaro e Urbino e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;

 Verifica l’attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;

 Convoca la Direzione e l’Assemblea stabilendone l’o.d.g.

 Assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d’urgenza, sottoponendole successivamente alla ratifica della stessa.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per 4 anni e per non più di 2 mandati pieni e consecutivi nell’ambito dello specifico ruolo.

Il Presidente della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino:

 Ha la rappresentanza politica della CNA;

 Ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA;

 Rappresenta la sintesi del Sistema CNA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;

 Presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà ad agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;

 Ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 mesi.

Art. 18 – Presidenza onoraria

 L’Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno 6 anni abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello Confederale;

 Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell’Assemblea e della Direzione;

 Il Regolamento disciplinerà la durata della carica e le modalità di elezione.

Art. 19 – Il Segretario o Direttore Territoriale

Il Segretario o Direttore Territoriale della CNA di Pesaro e Urbino viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario o Direttore Territoriale:

 È responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;

 Propone alla Presidenza Territoriale il piano strategico della CNA;

 Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e presenta alla Presidenza Territoriale il bilancio preventivo e consuntivo;

 È responsabile dell’attuazione delle decisioni degli organi territoriali;

 Concorre all’elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA di Pesaro e Urbino e ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

 Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino;

 Può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Segretario/Direttore Territoriale. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;

 Propone alla Direzione l’articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività e l’attribuzione e revoca degli incarichi ai funzionari;

 Stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, propone alla Direzione l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei funzionari. Nell’espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.

Tutto il management ed i funzionari rispondono direttamente al Segretario/Direttore Territoriale.

Il Regolamento attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l’incarico di Segretario.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti e viene eletto dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al Sistema CNA, iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA di Pesaro e Urbino.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli Confederali.

Art. 21 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti ed è presieduto da un legale giurista o libero professionista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea Territoriale della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino, che ne definisce i compensi, e rimane in carica per 4 anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell’ambito del Sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorge all’interno della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto della CNA di Pesaro e Urbino, del Regolamento, del codice etico e delle deliberazioni degli organi.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Le sentenze del Collegio dei Garanti Territoriale possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti Nazionale.

Art. 22 – Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all’interno del Sistema CNA, che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 23 – Incompatibilità

L’incarico di Presidente Territoriale, Vice Presidente Territoriale, Presidente di Mestiere, Raggruppamento di interesse, Presidente di sede e di componente la Direzione della CNA di Pesaro e Urbino sono incompatibili con l’incarico di:

– Parlamentare Europeo;

– Parlamentare Nazionale;

– Consigliere Regionale, Comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi Territoriali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario/Direttore Territoriale.

Le figure di vertice sopra elencate sono incompatibili con l’appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L’eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Art. 24 – sedi

L’articolazione della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino è caratterizzata anche dalla presenza di uffici e sedi diffusi in modo ampio e capillare nell’interno del territorio Provinciale.

Nell’ambito delle sedi si promuove e sviluppa l’aggregazione associativa e il confronto sulle problematiche più specifiche dell’area in cui insistono, ritenendo come valore importante la prossimità al fine di recepire e farsi carico delle istanze puntuali che giungono dal singolo contesto. Per tali ragioni sviluppa attività di rappresentanza in sede locale promuovendo anche iniziative di natura pubblica sulle più ampie problematiche ritenute prioritarie, attraverso anche il confronto con le istituzioni locali (amministrazione comunale, ecc…)

Al fine di perseguire al meglio tali scopi ogni realtà potrà dotarsi di un organismo di rappresentanza. La loro funzione termina ogni 4 anni in coincidenza con l’Assemblea congressuale della CNA, fornendo all’Assemblea stessa una quota di componenti proporzionale al numero di associati presso la sede.

Il Presidente di sede è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione Territoriale.

TITOLO V

Autonomia finanziaria – rendiconti

Art. 25 – Fondo Comune

Fondo comune della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L’entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, nella riunione in cui viene presentato il rendiconto preventivo.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera a).

Art. 26 – Autonomia Finanziaria

La CNA Territoriale di Pesaro e Urbino ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 25.

Art. 27 – Bilanci

Gli organi competenti della CNA Territoriale di Pesaro e Urbino approvano il rendiconto consuntivo e preventivo, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico predisposto dalla CNA Nazionale.

Il Rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il mese di Novembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio; ad esso deve essere allegato le relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rendiconto preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell’anno cui si riferisce.

Art. 28 – Piano Strategico Territoriale

Il Piano Strategico, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Territoriale adotto il Piano Strategico anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al Sistema CNA.

TITOLO VI

Enti confederali

Art. 29 – EPASA-ITACO

La CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino si avvale dell’Ente Confederale EPASA-ITACO, legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21 Aprile 1971, di cui all’art 27 dello Statuto Nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l’organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche e ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La Direzione della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino, d’intesa con gli organi Nazionali dell’EPASA-ITACO, potrà costituire sedi zonali.

La Direzione della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino potrà distaccare propri dipendenti presso le sedi territoriali dell’EPASA, anche con funzioni di direttore.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 30 – Scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

La scioglimento della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino può essere deliberato dall’Assemblea Territoriale in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza Territoriale, con la presenza dei 3/4 dei propri componenti sia in prima che in seconda convocazione con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 4/5 dei presenti.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un collegio di 3 liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

Art. 32 – Revoca dell’adesione al Sistema CNA

La revoca dell’adesione alla CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino deve essere deliberata da almeno 2/3 degli associati all’Associazione medesima, con un preavviso di almeno 1 anno prima dell’attuarsi giuridico formale dell’evento.

Art. 33 – Entrata in vigore della Statuto della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 34 – Validazione Statuto

L’Assemblea delibera con eventuali modifiche, correzioni o integrazioni da parte degli organi Nazionali della CNA, vengono fin da ora recepiti come parte integrante del presente Statuto Territoriale.

Art. 35 – Regolamento attuativo

L’Assemblea Territoriale demanda alla Direzione Territoriale di redigere ed approvare un proprio Regolamento attuativo del presente Statuto entro 60 giorni.

Art. 36 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli enti

Nell’approvare il presente Statuto, l’Assemblea della CNA – Associazione Territoriale di Pesaro e Urbino abroga ogni precedente e similare normativa, attribuisce ed affida con più ampi poteri di merito al Presidente, espresso e formale mandato, per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché tutti gli adempimenti che si rederanno necessari per il suo deposito e registrazione.